Dei delitti contro il patrimonio
Codice penale ,
Libro II, Titolo XIII, agg. al 26.03.2012
Art. 636.
Introduzione o abbandono
di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
Chiunque
introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito
con la multa da euro 10 a euro 103.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali,
anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel
fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro
20 a euro 206.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o
dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 659.
Disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque,
mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali,
disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i
ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a
chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni
della legge o le prescrizioni dell'autorità.
Art. 672.
Omessa custodia e mal
governo di animali.
Chiunque
lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da
lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la
sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258.
Alla stessa pena soggiace:
1)
chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da
corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li
attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero
li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da
mettere in pericolo l'incolumità delle persone
Art. 727.
Abbandono di animali.
Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con
la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.